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Finanziamento illecito ai partiti e alla politica: il fundrasing come cura

La storia del finanziamento pubblico ai partiti parte nel 1974 con la legge Piccoli che introdusse il finanziamento pubblico ai partiti. La legge prevedeva da una parte il finanziamento ai gruppi parlamentari, obbligati a dare il 95% delle somme ai partiti di appartenenza e dall’altra il finanziamento dell’attività elettorale.

I finanziamenti concessi vennero poi modificati e aumentati fino al 1993 quando il referendum promosso dal Partito Radicale abolì il finanziamento ai partiti tramite i gruppi parlamentari, ma non i finanziamenti per l’attività elettorale.

Una serie di leggi nel 1993 e nel 1999 aumentarono i rimborsi elettorali con l’obiettivo di sostituire il finanziamento ai partiti che era stato abolito dal referendum. Il Governo Monti, nel 2012, ridusse i rimborsi e tentò di giungere a disciplina unitaria.

 

L’abolizione del finanziamento pubblico e l’arrivo del fundraising per la politica

Dal 2017, a seguito delle modifiche volute dal governo Letta (legge 47/2013), il finanziamento pubblico ai partiti è stato definitivamente abolito ed è stata disposta la graduale abolizione dei contributi e la loro sostituzione con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini (detrazioni per le erogazioni liberali e destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF). L’accesso a queste forme di contribuzione è però condizionato al rispetto di requisiti di trasparenza e democraticità previsti dalla legge, in cui si prevede anche l’istituzione di un registro dei partiti politici ai fini dell’accesso ai benefici.

Dal 2013, ai partiti ed in generale alla politica, lo Stato ha chiesto di implementare o attivare azioni di fundraising per la copertura delle spese ordinarie e straordinarie di funzionamento dell’intera sistema politico (spese per personale, sedi, sedi distaccate, campagne elettorali, ecc.). Tra le principali caratteristiche del sistema introdotto ci sono:

  • l’adozione da parte dei partiti di statuti recanti necessari elementi procedurali e sostanziali che garantiscano la democrazia
  • l’introduzione di un tetto alle donazioni pari a 100 mila euro
  • l’introduzione di una detrazione per le erogazioni liberali pari al 26% per gli importi da 30 a 30 mila euro
  • la possibilità di destinare il 2 per mille IRPEF ai partiti
  • la previsione di un apposito codice di autoregolamentazione delle raccolte telefoniche di fondi
  • l’inizio di regolari attività di fundraising

In Italia sono numerose le fondazioni legate ai partiti politici. Molte fondazioni si sono anche occupate di reperire fondi per i partiti di riferimento. La legge spazza-corrotti ha equiparato ai partiti le fondazioni legate a forze politiche soltanto se nei consigli direttivi sono presenti soggetti legati alla politica. Molte fondazioni hanno quindi “ripulito” i loro board, trasformando le fondazioni politiche in “fondazioni neutre” e quindi scudando, dietro l’anonimato, i nominativi dei donatori.

Va detto che ad oggi, a distanza di otto anni dall’abolizione del finanziamento pubblico, in Italia i partiti politici con proprio ufficio fundraising sono pochissimi. Nessuno ha uffici periferici dedicati al fundraising o al peopleraising e tantomeno ha adottato codici di regolamentazione per l’accettazione e la gestione delle donazioni.

 

Il D.L. 3/2019 e la raccolta di fondi

Nel 2019 si è aggiunto un tassello importante al fundraising per la politica. La seconda parte del D.L. 3/2019, recante misure anticorruzione, contiene disposizioni in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici e delle erogazioni effettuate in loro favore nonché disposizioni riguardanti le fondazioni politiche.

È previsto, in tale quadro, per i partiti e i movimenti politici nonché per le liste e per i candidati alla carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti l’obbligo di annotare – entro il mese successivo a quello della percezione – in un apposito registro, per ogni contributo ricevuto, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell’erogazione. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul relativo sito internet.

Importante sottolineare che, con l’erogazione dei contributi o delle prestazioni, si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori.

Gli obblighi di pubblicità in questione riguardano tutti i contributi elargiti in denaro complessivamente superiori a 500 euro annui per soggetto erogatore o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente. Sono esenti le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all’organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l’obbligo di rilasciarne ricevuta.

Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti era stato introdotto anche il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia. Oggi, è prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei partiti o movimenti politici che abbiano ricevuto contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato o da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto. La sanzione viene irrogata dalla Commissione per la trasparenza dei partiti politici nel caso in cui gli stessi non abbiano provveduto, nei termini, al versamento dell’importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende.

È inoltre introdotto il divieto – per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali – di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti.

Per i soggetti titolari di cariche elettive e di governo, inclusi i tesorieri dei partiti politici, viene introdotto l’obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l’indicazione di quanto ricevuto per ogni importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente), ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno. Deve poi esserne al contempo data evidenza nel sito internet del Parlamento italiano, come già attualmente previsto.

È inoltre individuato in 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente) il tetto sopra il quale i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti iscritti nel registro sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a tale somma, e la relativa documentazione contabile. Si dispone inoltre che tale obbligo debba essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione del finanziamento o del contributo, anziché entro 3 mesi come previsto dal testo vigente.

Viene inoltre abbassato a 3.000 euro (da 5.000 euro) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario, depositata presso la Presidenza della Camera, superando la deroga prevista per i versamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell’operazione e l’identità dell’autore.

È inoltre esteso anche alle cooperative sociali ed ai consorzi previsti dal testo il divieto di erogare finanziamenti e contributi in favore di partiti politici, loro articolazioni, e gruppi parlamentari. In relazione alle fondazioni, associazioni e i comitati per i quali ricorre uno degli elementi previsti dal testo (vengono in rilievo, ai fini della determinazione di un “indice di collegamento” con partiti o movimenti politici, elementi quali la composizione degli organi direttivi e i destinatari di somme o contribuzioni erogati) si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici.

 

Fondazioni e altri istituti equiparati a partiti politici?

Una recente sentenza della Cassazione, Sez. VI, sent. 15 settembre 2020 (dep. 16 ottobre 2020), n. 28796, Pres. Bricchetti, Rel. Ricciarelli, ric. Carra pone l’accento anche sulle fondazioni e gli istituti vicini ai partiti aggiornata alla luce delle novità introdotte dalla legge 3/2019.

Secondo il principio di diritto ricavabile dalla sentenza, le “articolazioni di un partito politico”, in presenza delle quali può essere integrato il delitto di cui all’art. 7, c. 3, l. 195/1974, sono da intendersi non solo le strutture che un partito contempli formalmente nello statuto come propria articolazione organizzativa, ma anche quegli enti, tra cui le fondazioni, che, a prescindere dalla loro veste giuridica, si pongono stabilmente al servizio del partito, in modo tale che la loro reale funzione possa dirsi quella di uno strumento nelle mani del partito stesso o di suoi esponenti, circostanza da verificare in concreto alla luce di un’analisi delle modalità operative dell’ente, dell’attività svolta nonché dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

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