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Enti Pubblici, nuovo Codice degli Appalti, donazioni e fenomeni corruttivi – BeAfundraiser
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Enti Pubblici, nuovo Codice degli Appalti, donazioni e fenomeni corruttivi

Da tempo il fundraising è entrato nella Pubblica Amministrazione e molti sono i modi per sostenere i progetti o le attività degli Enti Pubblici con donazioni private.

Le donazioni di denaro o beni sono ammesse ma bisogna stare attenti al rispetto di alcune regole essenziali.

Il Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023) è la “legge quadro” che spiega come lo Stato e gli enti pubblici devono muoversi per comprare merci, pagare servizi o costruire opere (come strade e scuole). Serve a garantire che la scelta delle aziende e dei partner privati avvenga in modo corretto e trasparente.

L’ articolo 8, comma 3, stabilisce che “le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara”.

Questo articolo va però letto, a mio avviso, sempre nella sua completezza perché mancano due commi:

  1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge
  2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso (secondo le modalità previste dall’articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater)
  3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Secondo il parere L’ANAC (Fascicolo ANAC n. 2582/2025) le donazioni alle pubbliche amministrazioni sono legittime solo quando sussistono tre elementi:

  • In primo luogo, deve essere assente qualsiasi interesse economico, diretto o indiretto, da parte del donante
  • Il secondo requisito riguarda la conformità all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione o, più in generale, all’interesse della collettività. La donazione deve quindi inserirsi coerentemente nel quadro delle finalità istituzionali dell’ente beneficiario, non configurandosi come mera elargizione priva di collegamento con gli obiettivi pubblici
  • Il terzo requisito: è necessario che la donazione produca un effettivo arricchimento della sfera patrimoniale del soggetto pubblico beneficiario, determinando un incremento tangibile delle risorse a disposizione dell’amministrazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali

Il fenomeno della corruzione nell’ambito delle donazioni e delle erogazioni liberali è un tema complesso che si muove al confine tra filantropia e illecito. Sebbene la donazione sia un atto di generosità, può essere strumentalizzata per mascherare scambi di favori o per esercitare un’influenza indebita.

Per evitare fenomeni corruttivi, l’Autorità indica diverse misure di prevenzione che le amministrazioni possono programmare nella sezione “Anticorruzione e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) o nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

L’amministrazione può valutare di programmare come misure di prevenzione:

– l’adozione di un regolamento che disciplini gli aspetti attuativi dell’acquisizione di beni o prestazioni senza esborso di somme di denaro (quali requisiti di ammissibilità della donazione, eventuali profili di conflitto d’interesse e relative misure di prevenzione) e assicurarne la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Atti generali” ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 33/2013;

– la sottoscrizione di atti convenzionali ispirati a trasparenza e parità di trattamento con gli operatori economici che effettuano donazioni;

– l’elaborazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute da pubblicare su base semestrale/annuale sul sito istituzionale dell’ente, nella sottosezione “Altri contenuti”;

– “Dati ulteriori” della sezione “Amministrazione Trasparente” provvedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall’art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013;

– la pubblicazione degli avvisi/inviti con cui l’amministrazione manifesta l’esigenza di acquisire beni o prestazioni da parte del privato in virtù dell’art. 8, co. 3 del codice dei contratti”.

Semplificando:

Per identificare possibili fenomeni corruttivi, andrebbero monitorati alcuni segnali:

  • Tempistica sospetta: la donazione avviene in concomitanza con una gara d’appalto o una decisione amministrativa rilevante
  • Mancanza di trasparenza: l’identità del donatore è nascosta o la struttura del ricevente è opaca (es. trust o fondazioni con sede in paradisi fiscali)
  • Relazioni personali: esistono legami stretti tra i vertici del donante e i beneficiari o i decisori politici
  • Incongruenza patrimoniale: l’entità della donazione non è commisurata alle capacità economiche del donante o è sproporzionata rispetto all’attività del beneficiario

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